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Una “prevaricazione” operata dallo Stato: il rischio evocato è quello della grottesca vicenda che vede l’incolpevole Luca Siano, destinatario di un provvedimento che non lo riguarda

Lo Stato può davvero occupare la proprietà di un cittadino estraneo al processo per demolire la casa di un altro? È la domanda che pone al Tribunale di Napoli il ricorso di Luca Siano.

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La storia della demolizione della casa di necessità di Mariagrazia Buono aveva già profondamente diviso l’opinione pubblica. Per molti quella vicenda rappresentava il difficile equilibrio tra il dovere dello Stato di eseguire le sentenze e la tutela della dignità delle persone. Oggi, però, emerge un capitolo completamente nuovo, destinato ad aprire interrogativi ancora più inquietanti. Non è più in discussione soltanto la demolizione di un immobile abusivo. Ad essere al centro della vicenda è il diritto di proprietà di un cittadino completamente estraneo al procedimento penale. Luca Siano non è il proprietario dell’immobile demolito. Non è il destinatario dell’ordine di demolizione. Non è imputato, non è condannato e non è parte del procedimento esecutivo. Eppure, per consentire la demolizione della casa di un’altra persona, il Pubblico Ministero ha disposto l’occupazione temporanea del fondo di sua proprietà, ritenendola necessaria per consentire l’accesso dei mezzi meccanici al cantiere. È proprio questo il provvedimento oggi impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli. Un atto che, per la sua natura, rappresenta un fatto assolutamente eccezionale. Non risultano, allo stato, precedenti in Campania di un’occupazione temporanea e d’urgenza di un fondo privato disposta dall’Autorità giudiziaria per consentire l’esecuzione di un ordine di demolizione. Una misura che, nell’ordinamento, appartiene tradizionalmente ai poteri della Pubblica Amministrazione e che, proprio perché incide direttamente sul diritto di proprietà di un soggetto estraneo al procedimento, richiede il rigoroso rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità. Ma è soprattutto ciò che, secondo l’avv. Bruno Molinaro, difensore di Luca Siano, sarebbe accaduto prima e dopo quel decreto a rendere la vicenda ancora più grave. Nell’incidente di esecuzione depositato dinanzi al Tribunale di Napoli si legge infatti che «le risultanze acquisite nel corso delle indagini difensive hanno delineato un quadro fattuale completamente diverso da quello sulla base del quale è stato richiesto ed adottato il decreto di occupazione, avendo dimostrato, da un lato, l’esistenza di un autonomo accesso al manufatto, concretamente praticabile e idoneo ad eseguire la demolizione senza alcuna necessità di occupare il fondo dell’istante e, dall’altro, che l’occupazione ebbe concreto inizio anteriormente alla stessa adozione del decreto e venne successivamente eseguita con modalità del tutto eccedenti rispetto a quelle poste a fondamento del provvedimento, mediante l’utilizzazione del fondo quale stabile base operativa dell’intero cantiere demolitorio.»   Si tratta di una ricostruzione che, ove trovasse conferma, muterebbe radicalmente la prospettiva dell’intera vicenda. Secondo l’avvocato Molinaro, infatti, il decreto del Pubblico Ministero non avrebbe autorizzato l’inizio dell’occupazione del fondo, ma sarebbe stato adottato quando l’occupazione era già materialmente iniziata. L’impresa incaricata della demolizione avrebbe già forzato il cancello, introdotto i mezzi meccanici ed utilizzato la proprietà privata di Luca Siano prima ancora dell’emissione del provvedimento autorizzativo. Non solo.

Nello stesso incidente di esecuzione si sostiene che «ove codesto Ufficio avesse avuto una completa ed esatta rappresentazione dello stato dei luoghi e delle concrete modalità con cui l’intervento sarebbe stato eseguito, il decreto di occupazione temporanea non sarebbe stato concesso, ovvero sarebbe stato emesso con contenuto radicalmente diverso, non potendosi certamente autorizzare un’occupazione che, già prima dell’adozione del provvedimento, aveva avuto arbitrario inizio e che si è poi tradotta nella sostanziale apprensione del fondo di un soggetto estraneo al procedimento penale per l’intera durata delle operazioni demolitorie.»

È proprio questo il punto sul quale oggi si concentra l’incidente di esecuzione proposto dinanzi al Giudice dell’Esecuzione e la contestuale istanza di riesame rivolta allo stesso Pubblico Ministero. In tale istanza non si chiede soltanto una rivalutazione giuridica del decreto. Si pone una domanda molto più semplice e, al tempo stesso, molto più incisiva. Se il Pubblico Ministero avesse conosciuto fin dall’inizio l’effettivo stato dei luoghi, l’esistenza di un accesso alternativo, l’anticipata occupazione del fondo e la concreta trasformazione della proprietà privata nella base logistica dell’intero cantiere demolitorio, avrebbe comunque autorizzato quella misura?

È una domanda destinata ad accompagnare l’intera vicenda giudiziaria. Perché, se le risultanze delle indagini difensive dovessero trovare conferma, non ci si troverebbe più di fronte alla semplice esecuzione di una sentenza, ma all’utilizzazione della forza pubblica sulla base di una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà. Il ricorso, tuttavia, va ben oltre la ricostruzione dei fatti e pone una questione destinata ad assumere rilievo ben più ampio del singolo caso. Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’avvocato Molinaro osserva che qualsiasi ingerenza dell’autorità pubblica nel diritto di proprietà è compatibile con la Convenzione soltanto quando sia espressamente prevista dalla legge, persegua un obiettivo di interesse generale e realizzi un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e la tutela della posizione individuale del proprietario.

Secondo l’incidente di esecuzione, tali presupposti difetterebbero radicalmente nella vicenda Siano. Nessuna disposizione normativa, infatti, attribuirebbe al Pubblico Ministero il potere di disporre l’occupazione coattiva del fondo appartenente ad un soggetto estraneo al procedimento penale.  A ciò si aggiungerebbe, secondo le risultanze delle indagini difensive, che l’occupazione materiale della proprietà sarebbe iniziata prima ancora che il decreto fosse portato a conoscenza del proprietario, privandolo della concreta possibilità di opporsi alla misura prima che producesse i suoi effetti. Una circostanza che, secondo il ricorso, avrebbe determinato anche la violazione del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo, poiché il controllo del giudice sarebbe intervenuto soltanto quando la lesione del diritto di proprietà si era ormai definitivamente consumata.

Ma il ricorso pone anche un’ulteriore questione di principio. L’incidente di esecuzione evidenzia infatti che l’ordinamento non prevede alcuna forma di indennizzo in favore del proprietario costretto a subire una simile compressione del proprio diritto di proprietà, a differenza di quanto avviene nelle occupazioni temporanee e d’urgenza disposte dalla Pubblica Amministrazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la difesa osserva che proprio l’indennizzo costituisce una delle garanzie fondamentali attraverso cui l’ordinamento realizza il necessario equilibrio tra l’interesse pubblico e la tutela della proprietà privata, fermo restando il diritto al risarcimento del danno quando l’occupazione risulti priva di valido titolo.  Da qui la conclusione dell’incidente di esecuzione: una misura tanto invasiva, incidente sulla sfera patrimoniale di un cittadino completamente estraneo al procedimento penale, non potrebbe essere introdotta in via interpretativa, ma richiederebbe una specifica disciplina legislativa che ne regolasse presupposti, limiti, modalità di esecuzione, garanzie procedimentali e conseguenze indennitarie.

È anche per queste ragioni che la vicenda Siano supera i confini della singola controversia giudiziaria. Non è più soltanto il caso di un fondo occupato per eseguire una demolizione, ma diventa il banco di prova del delicato equilibrio tra l’esercizio della forza pubblica e il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino. Sarà ora il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, a pronunciarsi sulla legittimità del decreto di occupazione temporanea e a chiarire se, nell’ordinamento italiano, un simile potere possa essere esercitato nei confronti di un cittadino completamente estraneo al procedimento penale. La decisione è attesa non soltanto per le sue ricadute sulla vicenda di Luca Siano, ma anche perché destinata a delineare i confini del rapporto tra l’esercizio della forza pubblica e la tutela del diritto di proprietà. Perché la forza dello Stato trova la propria legittimazione soltanto nella legge. Ed è proprio quando esercita il massimo della propria forza che lo Stato è chiamato al massimo rispetto delle garanzie poste a tutela dei diritti dei cittadini. Diversamente, il rischio è che la legalità venga affermata attraverso la compressione di quei diritti che lo Stato stesso è chiamato a proteggere. È in questo sottile ma decisivo confine che la forza dello Stato può trasformarsi in forza bruta.

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