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Atti ordinati dalla Procura per un procedimento penale, finiscono in un giudizio del Tar. A Forio scatta la denuncia

Ravvisando un comportamento “illegale”, Giuseppe Colella ha presentato denuncia contro ignoti che avrebbero messo mano al fascicolo trasmesso abusivamente ai giudici amministrativi

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La storia nata da un contenzioso edilizio tra vicini, rischia di tirare in ballo l’operato di tecnici e dipendenti del Comune di Forio, fra sopralluoghi della Polizia locale, titoli edilizi contestati, un’indagine della Procura della Repubblica e una relazione dell’Ufficio tecnico comparsa nel fascicolo di un giudizio davanti al TAR. Giuseppe Colella chiede di fare chiarezza sul come ha fatto un documento che, a suo giudizio, sarebbe stato redatto in esecuzione di una delega del Pubblico Ministero a finire tra gli allegati utilizzati dalla controparte nel procedimento amministrativo? Fra atti amministrativi, risposte ritenute insufficienti e documenti che passano dagli uffici comunali alle aule di giustizia, è stata questa la molla che ha fatto scattare una nuova denuncia indirizzata alla magistratura. La vicenda riguarda un immobile di Forio, la cui proprietà è due famiglie impegnate da tempo in un duro contenzioso sull’esecuzione di lavori edilizi, sul rispetto dei titoli presentati al Comune e sugli eventuali effetti delle opere sull’intero fabbricato. Lo scontro non è stato dunque derubricato a “guerra tra vicini”, considerato che oramai fra sopralluoghi e verifiche, relazioni tecniche, deleghe della Procura e documenti estratti dagli uffici, la questione non riguarda più soltanto due privati.
LE IPOTESI DI REATO

La relazione dell’ufficio tecnico comunale ordinata dalla Procura era un atto coperto dal segreto investigativo? Se fosse così, perchè qualcuno l’ha trasmessa a un privato senza autorizzazione? Le ipotesi di reato che potrebbero che essere rilevate dalla Procura si riducono sostanzialmente a tre. Fra cui, il reato di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.) resta l’ipotesi più probabile. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che viola i doveri inerenti alle proprie funzioni rivelando notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete, o comunque ne agevola la conoscenza, è punito penalmente. Se la relazione era coperta da segreto e proveniva da un’attività delegata dalla Procura, questa è la fattispecie che viene normalmente in considerazione. Poi c’è da valutare il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), ma solo se la divulgazione fosse stata finalizzata ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle conseguenze del reato. È un’ipotesi molto più difficile da configurare e richiede uno specifico fine di agevolazione. Accesso abusivo o trattamento illecito di dati, l’ipotesi resta solo in presenza di particolari modalità di acquisizione o diffusione del documento, ma non è la fattispecie che viene normalmente richiamata in casi come questo. Tuttavia, non basta che la relazione sia stata utilizzata nell’ambito di un giudizio amministrativo, come di specie, perché sia automaticamente “segreta” e quindi gli inquirenti dovranno verificare se era stata redatta come atto di polizia giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero. E ancora, se il segreto investigativo fosse ancora operante ai sensi dell’art. 329 c.p.p. o se il documento fosse stato legittimamente acquisibile attraverso un procedimento amministrativo di accesso agli atti o per altra via.
Se, invece, la relazione era un normale atto amministrativo del Comune, non coperto da segreto, l’avvenuta conoscenza e il suo utilizzo potrebbero essere del tutto legittimi.

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