Hanno cercato di “ampliare” il contenuto di una istanza di sanatoria per abusi edilizi risalente al primo condono della metà degli anni ’80, ma le verifiche dei tecnici del Comune hanno stabilito che ai parametri di cubatura originariamente segnalati per supportare la istanza di “condono”, nel corso dei decenni se ne sono aggiunti altri. Ragion per cui, per una serie di opere abusive eseguite alla Via Vicinale Fasolara il Comune di Ischia ha rigettato l’istanza di sanatoria intimando contestualmente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’ordinanza adottata dal responsabile del Servizio 5 e 20 Sportello Unico per l’Edilizia – Ufficio Condono Edilizio, elenca sia i fatti nella loro cronologia, così come i motivi del diniego. L’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85 era stata presentata a settembre 1986 dal precedente proprietario e integrata nel 1988. Sono trascorsi i decenni e on questi giorni, il rapporto tecnico ha accertato «rilevanti e radicali opere di trasformazione edilizia eseguite in totale assenza di titoli abilitativi edilizi-urbanistici e paesaggistici sui manufatti originariamente oggetto della predetta istanza di condono». Il rapporto evidenzia gli abusi rilevati in due distinti corpi di fabbrica e nell’area esterna. Nel primo, sussiste un ampliamento di mq. 101,50 (superficie coperta) dell’immobile, che risulta «interamente rifinito, dotato di impiantistica, pavimentato ed arredato, il tutto ad uso residenziale». Di conseguenza il precedente manufatto di mq. 73,90 oggetto di istanza di condono è stato integralmente trasformato in un corpo di fabbrica di complessivi 175,50 mq. «frazionato in n. 4 unità abitative autonome e funzionanti, dotate di un proprio ingresso, di cucina soggiorno, oltre a camera letto e bagno». Contestata anche la realizzazione di una tettoia in legno di mq. 46 e del sottostante terrazzo pavimentato, collegato con il giardino sottostante da 4 rampe di scale in muratura, complete di pavimentazione; nonché di una seconda tettoia a sbalzo in legno e tegole e di un ulteriore terrazzo.
Per quanto riguarda il secondo corpo di fabbrica, è stato realizzato un fabbricato di 195 mq. (sup. coperta) e un volume vuoto per pieno di 624 mc., in sostituzione del precedente corpo di fabbrica di mq. 23 adibito a deposito agricolo come indicato sull’istanza di condono e successiva integrazione. Il fabbricato attuale «è frazionato in n. 3 unità abitative autonome e funzionanti, alcune delle quali occupate al momento del sopralluogo, dotate di un proprio ingresso, di cucina –soggiorno, oltre a camera letto e bagno». Abitazioni “corredate” da un portico in muratura e un terrazzo. Nell’area esterna rilevata la presenza di un viale di collegamento e un’area adibita a spazio di manovra e sosta, nonché di un manufatto di 67 mq. costituito da una struttura in ferro e copertura costituita da lamiere coibentate. La radicale trasformazione o prosecuzione dei lavori su manufatti abusivi non ancora condonati infatti, configura un nuovo illecito edilizio, il quale assorbe le strutture preesistenti e inficia l’originaria istanza di sanatoria rendendola del tutto improcedibile. Le opere accertate, non sono ricomprese in domande di condono/sanatoria, ma costituiscono la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi non ancora sanati.




